Regime forfettario 2022: come funziona? Requisiti e limiti per le partite IVA

Regime forfettario 2022: come funziona? Requisiti e limiti per le partite IVA

Regime forfettario 2022: come funziona? Requisiti e limiti d’accesso: tutte le istruzioni per l’applicazione del regime fiscale agevolato per le partite IVA, con le novità sull’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio.

Regime forfettario 2022: come funziona? Il punto sui requisiti e sui limiti d’accesso.

Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF, previsto per titolari di partita IVA. Nel rispetto dei requisiti previsti, si applica una tassazione agevolata del 15 per cento e al 5 per cento per le nuove attività.

In particolare, è fissato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA.

Anche per chi intende aprire partita IVA nel 2022, o passare alla tassazione agevolata, sono confermati i limiti relativi al lavoro dipendente e alle spese per compensi ai collaboratori.

Tra i requisiti per aderire al regime forfettario 2022, i titolari di partita IVA dovranno fare i conti con le cause d’esclusione, introdotte a partire dal 2019.

Tra le novità in arrivo nel 2022: l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti che applicano questo regime agevolativo a partire dal 1° luglio, introdotto dal decreto PNRR 2.

Vediamo come funziona il regime forfettario 2022.

Regime forfettario partite IVA, chi può accedere: limiti e requisiti

La Legge di Bilancio 2021 ha lasciato inalterati i limiti e i requisiti per l’accesso al regime forfettario.

Con la Legge di Bilancio 2022 non sono arrivate novità ma a introdurne è stato il decreto PNRR2.

Per l’anno in corso, a partire dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per tale categoria di contribuenti: dopo l’ok dell’UE la misura potrebbe essere introdotta dalla Riforma fiscale.

In prima battuta ricordiamo che il regime forfettario è un regime di tassazione sostitutivo dell’IRPEF, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, rispettano i seguenti requisiti:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Per l’accesso al regime è inoltre stabilito il limite di 30.000 euro, relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti. Rappresentano un’eccezione i lavoratori dimessi o licenziati.

Regime forfettario 2022: cause ostative d’esclusione

Ai requisiti si affiancano le cause ostative, ovvero le cause d’esclusione dal regime forfettario 2022.

I titolari di partita IVA che non possono applicare la tassazione agevolata sono:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Le principali regole a cui fare riferimento sono riportate nella tabella riassuntiva.

Regime forfettario 2022 Limiti e requisiti
Dipendenti e pensionati sopra i 30.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento
Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati Non si applica il limite di reddito di 30.000 euro
Partita IVA con dipendenti Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori
Partita IVA con quote di controllo in SRL Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria
Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile

Nessuna novità dalla Legge di Bilancio 2022.

Regime forfettario 2022: come funziona, tassazione ridotta e semplificazioni

L’accesso al regime forfettario consente di beneficiare non solo di una tassazione ridotta, ma anche della riduzione dei contributi INPS e di semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Chi applica il regime forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non liquida l’imposta, ed è quindi esonerato dagli adempimenti collegati:

  • presentazione della dichiarazione IVA;
  • registrazione corrispettivi;
  • fatture emesse e ricevute.

A breve verrà introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, al momento anche alle partite IVA minori si applica l’obbligo dello scontrino elettronico.

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dal decreto PNRR 2, nell’ambito della Riforma fiscale, dopo l’ok dell’U.E. all’estensione.

A riguardo è stata chiesta la proroga per permettere l’adeguamento da parte dei contribuenti.

Regime forfettario 2022: coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’importo di ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività.

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

I coefficienti suddivisi in base al codice ATECO sono quelli riportati nella seguente tabella:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40 per cento
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40 per cento
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40 per cento
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54 per cento
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86 per cento
6 Intermediari del commercio 46.1 62 per cento
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40 per cento
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75) -(85) – (86 – 87 – 88) 78 per cento
9 Altre attività economiche (01 -02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 -19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59- 60-61 -62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) – (84) – (90 -91 -92 – 93) – (94 – 95- 96) – (97 – 98) – (99) 67 per cento

Regime forfettario 2022: obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio, corrispettivi telematici obbligatori

Anche le partite IVA minori rientrano tra i soggetti obbligati allo scontrino elettronico e il regime sanzionatorio è stato ridisegnato dal 2022.

Dal 1° luglio 2022 è previsto l’obbligo di fattura elettronica, introdotto dal decreto PNRR 2, nell’ottica della Riforma fiscale.

L’obbligo è il definitivo passaggio nella normativa nazionale, dopo l’ok dell’UE.

Regime forfettario 5 per cento startup: ecco requisiti e quando si applica per le nuove attività

La tassazione agevolata è prevista anche per i soggetti che avviano una nuova attività: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5 per cento.

La flat tax al 5 per cento si applica nei seguenti casi:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.

A riguardo si segnale l’articolo dedicato con tutte le istruzioni.

Regime forfettario: perdita dei requisiti e uscita ritardata

La Riforma fiscale potrebbe introdurre anche un’ulteriore novità a partire dall’anno 2022.

Nella relazione finale delle Commissioni parlamentari vengono prospettate novità per i contribuenti che perdono i requisiti previsti per rimanere all’interno del regime agevolato.

Nell’ottica della gradualità si suggerisce l’introduzione di un sistema di uscita ritardata: il regime forfettario potrà essere applicato per i due periodi d’imposta successivi a quello in cui il contribuente perde i requisiti.

In ciascuno dei due periodi d’imposta il volume d’affari deve avere un incremento di almeno il 10 per cento rispetto a quello dell’anno precedente.

Al verificarsi di tale requisito il contribuente potrà pagare ancora l’imposta sostitutiva con il seguente aumento:

  • dal 15 al 20 per cento;
  • dal 5 al 10 per cento, per contribuenti in fase di start up-

Manca ancora l’ufficialità.

Fonte: www.informazionefiscale.it

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